Decreto Agosto: temporaneo esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro

19 agosto 2020
Il DL 104/2020, c.d. Decreto “Agosto”, ha introdotto un temporaneo esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con esclusione di quelli del settore agricolo). Il beneficio, subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea, è destinato ai datori di lavoro che: a) non richiedono i trattamenti di integrazione dalariale di cui all’art. 1, DL 104/2020; b) hanno fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli artt. da 19 a 22-quinquies, DL 18/2020. L’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, opera per un periodo massimo di 4 mesi, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già utilizzata nei mesi di maggio e giugno da riparametrate ed applicare su base mensile. L’utilizzo dell’esonero deve essere effettuato entro il 31.12.2020 e può essere cumulato con altre agevolazioni, pur nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il datore di lavoro che beneficia dell’esonero è soggetto ai divieti di licenziamento collettivo e di licenziamento individuale per giustificato motivo. Il Decreto “Agosto” prevede poi l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 15.8 - 31.12.2020 (nei settori del turismo e degli stabilimenti termali l’esonero opera anche per le assunzioni a tempo determinato). L’esonero contributivo ha una durata massima di 6 mesi dall’assunzione (3 mesi per le assunzioni a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali) e deve essere calcolato su un massimale annuo, da riproporzionare su base mensile, di € 8.060. Dall’agevolazione sono esclusi i lavoratori che nei 6 mesi precedenti hanno avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la stessa impresa. L’esonero trova applicazione anche in caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato.

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