Sisma bonus acquisti: nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
17 luglio 2020
Con Risposta n. 213/2020, l’Agenzia delle Entrate ha reso nuovi chiarimenti sulla detrazione per acquisto di case antisismiche (cd. sisma bonus acquisti) di cui all’art. 16, c. 1-septies, DL 63/2013. L’Agenzia delle Entrate, in particolare, ha precisato che i lavori possono essere commissionati ad un'altra impresa esecutrice, diversa da quella che possiede l’immobile; quest’ultima, tuttavia, deve essere comunque titolare dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione dei lavori ed idonea ad eseguire tali lavori (ossia, avere un codice attività ATECO oppure un oggetto sociale che comprenda attività di costruzione o di ristrutturazione immobiliare). L'Amministrazione finanziaria ha poi chiarito che l’impresa di costruzione che effettua i lavori edili (direttamente o tramite appalto) deve acquistare l’immobile che sarà successivamente ceduto. Da ultimo è stato precisato che il sisma bonus acquisti spetta ai titolari di reddito d’impresa sugli immobili posseduti o detenuti, compresi gli immobili oggetto dell’attività esercitata (c.d. beni merce), nonché che l’agevolazione è compatibile con l’eventuale contributo ricevuto dal Commissario per la ricostruzione, a ristoro dei danni subiti in conseguenza del sisma.
« Torna indietro