Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro
21 aprile 2020
Il DL 18/2020 ha previsto, a favore degli esercenti attività d’impresa, arte e professione, la concessione di un credito d’imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, sostenute e documentate fino ad un massimo di € 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di € 50 milioni per l’anno 2020. Il DL 23/2020 ha poi esteso il beneficio anche alle spese per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro, fermo restando il tetto massimo di spesa ammesso per ciascun beneficiario e le risorse complessive stanziate per il bonus. Con CM n. 9/E/2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che sono agevolate anche le spese sostenute nel 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi), nonché le spese di acquisto di detergenti mani e disinfettanti. Per la fruizione del credito occorre attendere l’emanazione del relativo decreto attuativo.
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