Dichiarazioni di importazione: i dati dello speditore o esportatore diventano obbligatori

26 febbraio 2020
Con Nota n. 32879/2020, l'Agenzia delle Dogane ha reso nuove indicazioni sulla compilazione delle dichiarazioni di importazione. In particolare, dal 5.5.2020, diviene obbligatoria la compilazione del campo 2 (Speditore / Esportatore) nelle dichiarazioni doganali di importazione. In mancanza di tale indicazione, fino ad oggi opzionale, le dichiarazioni di importazione non saranno più accettate ed acquisite a sistema. Nello specifico, l’obbligatorietà riguarda la compilazione di tutti i sottocampi della casella 2. In particolare, nel sottocampo 2.1, deve essere indicato il codice del Paese che ha rilasciato il numero di identificazione indicato nel successivo campo 2.2. Infatti, nel sottocampo 2.2 deve essere indicato il codice EORI eventualmente attribuito all’esportatore terzo. Se l’esportatore non è registrato in EORI, occorre indicare, se noto, il codice di identificazione attribuito dal Paese Terzo di appartenenza (TIN); in caso contrario, invece, il codice “0”.

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