L’obbligo di iscrizione al VIES
14 gennaio 2020
Con effetto dal 1.1.2020, l’art. 138, par. 1, Direttiva 2006/112/CE, come sostituito dall’art. 1, Direttiva 2018/1910/UE, stabilisce che gli Stati membri esentino le cessioni intracomunitarie, soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) i beni sono ceduti a un altro soggetto passivo che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto ha inizio; b) il soggetto passivo è identificato ai fini IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e ha comunicato al cedente tale numero di identificazione IVA. Inoltre, nell’art. 138, Direttiva 2006/112/CE, è stato aggiunto il nuovo par. 1-bis, ai sensi del quale, l’esenzione (non imponibilità IVA) non si applica qualora il cedente non abbia rispettato l’obbligo di presentare l’elenco riepilogativo INTRASTAT, oppure l’elenco riepilogativo presentato non riporti le informazioni corrette riguardanti tali cessioni, sempre che il cedente non possa debitamente giustificare le sue mancanze secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti. Di conseguenza, dal 1.1.2020, l’iscrizione della partita IVA alla banca dati VIES costituisce una condizione sostanziale, anziché un requisito formale (come, invece, previsto fino al 31.12.2019), per l’applicazione della disciplina IVA riservata agli scambi intracomunitari. Pertanto, le operazioni intracomunitarie di beni e servizi “generici”, potranno continuare ad essere effettuate senza applicazione dell’IVA del Paese del cedente o prestatore, soltanto se la partita IVA delle parti delle operazioni risulta iscritta al VIES.
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