Tabelle ACI 2020 con fringe benefit al 30% fino a giugno
14 gennaio 2020
Sul SO n. 47/2019 della GU n. 305/2019, sono state pubblicate le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI, necessarie per determinare il compenso in natura dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti. Gli importi definiti in tali tabelle rilevano per la determinazione del fringe benefit 2020, ma sono divise in due serie: una valida fino al 30.6.2020 e l’altra dal 1.7.2020. Per effetto delle modifiche apportate dalla “Legge di Bilancio 2020” all’art. 51, c. 4, lett. a), TUIR, infatti, sui contratti stipulati entro il 30.6.2020, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo al dipendente, continua a costituire fringe benefit il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle suddette Tabelle ACI (riportanti gli importi rilevanti fino al 30.6.2020), al netto degli ammontari eventualmente trattenuti o corrisposti dal dipendente. Per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1.7.2020, invece, trova applicazione la nuova versione dell’art. 51, c. 4, lett. a), TUIR, in base al quale, per i veicoli di nuova immatricolazione con valori di emissione di anidride carbonica non superiore a 60g / km, si assume il 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. Pertanto, per le auto con emissioni di CO2 inferiori a 60g / km è ora prevista la misura ridotta del 25%. Tale percentuale, tuttavia, può essere incrementata in base al livello di emissioni di anidride carbonica dell’autoveicolo. In particolare: a) la percentuale è pari al 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60g / km ma non a 160g / km; b) la percentuale è pari al 40% per l’anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021 per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g / km ma non a 190g / km; c) la percentuale è pari al 50% per l’anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021 per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g / km. Diviene quindi necessario individuare, sulla base delle emissioni di CO2 del mezzo di trasporto concesso in uso promiscuo, la percentuale applicabile per la determinazione del fringe benefit. Da ultimo si evidenzia che nessuna modifica è intervenuta sulla deducibilità dei costi sostenuti dalle imprese per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Pertanto, a norma della lett. b-bis) dell’art. 164, TUIR, i relativi costi sono deducibili nella misura del 70% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.
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