Circolari FE Pubblicate

La guida per operare con l’estero

16/12/2015
Le quadrangolazioni, ossia le operazioni che coinvolgono quattro operatori stabiliti in diversi Paesi, possono beneficiare delle agevolazioni previste per le triangolazioni comunitarie attraverso l’identificazione IVA nello Stato di partenza o di destinazione dei beni. Esaminiamo di seguito le varie configurazioni che possono assumere queste peculiari tipologie di operazioni, assai diffuse nella compravendita di materie prime.
02/12/2015
Nell’ambito delle c.d. triangolazioni nazionali con destinazione dei beni in altro Paese membro, il beneficio della non imponibilità IVA può essere accordato anche alla prima cessione interna, realizzata tra due operatori italiani. A tal fine è tuttavia necessario rispettare alcune condizioni, volte ad arginare possibili utilizzi strumentali della disciplina.
18/11/2015
Le merci vincolate al c.d. regime 42 beneficiano della sospensione dal pagamento dell’IVA all’importazione, a condizione che siano spedite a un soggetto passivo in un altro Stato membro ove l’imposta sarà assolta. Prima di essere oggetto della cessione intracomunitaria le merci possono essere sottoposte a manipolazioni usuali che non ne modifichino le caratteristiche essenziali. L’applicazione del regime sospensivo non è subordinata alla prestazione di alcuna garanzia.
04/11/2015
La “Legge Europea 2014” è intervenuta sul regime IVA delle importazioni, accordando, con effetto dal 18.8.2015, la non imponibilità IVA ai servizi accessori alle piccole spedizioni di carattere non commerciale e a quelle di valore trascurabile. Al fine di coordinare la nuova disciplina IVA con la normativa doganale, è stata poi prevista la modifica del DM 489/1997, in materia di franchigia dai diritti doganali.
21/10/2015
La “Legge Europea 2014” è intervenuta sui trasferimenti di beni a scopo di lavorazione in ambito comunitario, allineando la normativa domestica alle condizioni richieste dalla Direttiva 2006/112/CE per beneficiare del relativo regime sospensivo. Le modifiche operate, efficaci dal 18.8.2015, impongono alcune riflessioni circa il regime impositivo applicabile alla cessione dei beni risultanti dalle lavorazioni, oggetto di una recente analisi della Corte di giustizia.
07/10/2015
Con un recente provvedimento l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello INTRA 12, da utilizzare per dichiarare gli acquisti intracomunitari effettuati dagli enti non soggetti IVA e dagli agricoltori in regime di esonero. Nel nuovo modello, utilizzabile dal 1.10.2015, deve essere riepilogato l’ammontare degli acquisti registrati entro il secondo mese precedente a quello di ricevimento delle relative fatture.
23/09/2015
Al fine di evitare l’apertura di una procedura formale d’infrazione, la L. 115/2015, c.d. “Comunitaria 2014”, ha modificato il regime sospensivo previsto dalla normativa domestica per i beni trasferiti in ambito comunitario a scopo di lavorazioni e perizie. Le nuove regole trovano applicazione dal 18.8.2015.
09/09/2015
Il plafond maturato nelle operazioni triangolari, può essere utilizzato liberamente dal promotore della triangolazione soltanto entro il limite della differenza tra il prezzo di acquisto della merce e il corrispettivo addebitato al cliente finale. La restante parte del plafond è, infatti, soggetta alla duplice condizione che i beni da acquistare siano esportati o ceduti in ambito intracomunitario nello stato originario ed entro 6 mesi dalla consegna. Esaminiamo di seguito, con l’ausilio di alcuni esempi, le operazioni che generano il c.d. plafond vincolato.
29/07/2015
Con Sentenza n. 10606/2015, la Corte di Cassazione ha affermato che l’acconto versato in relazione a una cessione all’esportazione va assoggettato a IVA se, già prima della consegna del bene, non è provata la destinazione all’estero dello stesso. Esaminiamo di seguito le interessanti conclusioni cui sono giunti i giudici di legittimità e, soprattutto, i nuovi adempimenti documentali posti in capo agli esportatori.
15/07/2015
Con Nota n. 65037/2015, l’Agenzia delle Dogane ha comunicato che l’erogazione dei rimborsi dell’IVA indebitamente versata sulle operazioni d’importazione, è ora di competenza degli Uffici doganali e non più dell’Agenzia delle Entrate. La nuova procedura, ancora in via di definizione, troverà applicazione anche per i procedimenti in corso di esecuzione.