Istituito il codice tributo per il versamento della flat tax incrementale

19 aprile 2024
Come noto, l’art. 1, commi da 55 a 57, L. 197/2022, c.d. “Legge di Bilancio 2023”, ha introdotto, per il solo periodo d’imposta 2023, un regime agevolativo opzionale, c.d. flat tax incrementale, sostitutivo dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali. In particolare, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfettario di cui alla L. 190/2014, possono applicare, in luogo delle ordinarie aliquote IRPEF per scaglioni di reddito, un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali, calcolata con l’aliquota del 15%, su una base imponibile, comunque non superiore a € 40.000, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo relativo al 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni 2020 - 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare (tale decurtazione deve essere dunque applicata alla differenza tra il reddito 2023 e il maggiore dei redditi del triennio 2020 - 2022). 

Al fine di consentire ai soggetti interessati il versamento, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva in esame, con RM n. 21/E/2024, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “1731”, denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali - Flat tax incrementale - Art. 1, commi da 55 a 57, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”. In sede di compilazione del modello F24, tale codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con indicazione, nel campo “anno di riferimento”, del periodo d’imposta per il quale si effettua il versamento nel formato “AAAA”.

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