Bonus pubblicità: presentazione dichiarazione investimenti effettuati entro il 9.2.2024

9 gennaio 2024
Come noto, l’art. 57-bis, DL 50/2017, ha introdotto uno specifico credito d’imposta collegato alle spese sostenute da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali per gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online. La disciplina attuativa del bonus è contenuta nel DPCM 90/2018. 

A seguito delle modifiche apportate dall’art. 25-bis, DL 17/2022, è stata ripristinata l’originaria disciplina dell’agevolazione e, pertanto, il bonus è riconosciuto nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, a condizione che sia registrato un incremento minimo del 1% dell’investimento pubblicitario rispetto a quello dell’anno precedente ed entro il limite massimo di spesa di € 30 milioni annui. Il credito d’imposta, inoltre, non è più riconosciuto per gli investimenti pubblicitari su emittenti televisive e radiofoniche nazionali, analogiche e digitali. 

Al fine di beneficiare del credito d’imposta in esame è richiesta la presentazione, entro il 31.3 dell’anno di riferimento, di una comunicazione a carattere di prenotazione. Entro il 31.1 dell’anno successivo deve poi essere trasmessa la dichiarazione degli investimenti effettivamente realizzati nel periodo d’imposta di riferimento. I soggetti che entro il 31.3.2023 hanno presentato all’Agenzia delle Entrate la comunicazione per la prenotazione del bonus pubblicità relativo al 2023, devono ora trasmettere, entro il termine del 9.2.2024, la dichiarazione degli investimenti effettuati in tale anno. 

In particolare, la Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, con la quale devono essere comunicati all’Amministrazione finanziaria gli investimenti pubblicitari effettivamente realizzati nel 2023, deve essere presentata nel periodo 9.1 - 9.2.2024. La dichiarazione deve essere presentata, utilizzando l’apposito modello, con un’istanza telematica da trasmettere mediante la piattaforma elettronica dell’Agenzia delle Entrate (disponibile nella sezione “Servizi per”, alla voce “Comunicare”, dell’area riservata, accessibile con le credenziali SPID, CIE e CNS). L’invio della comunicazione può essere effettuato direttamente dal soggetto richiedente, oppure essere affidato ad un intermediario abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni; qualora il soggetto richiedente faccia parte di un gruppo societario, infine, l’istanza può essere presentata anche tramite una società del gruppo. L’ammontare del credito effettivamente fruibile, determinato sulla base del rapporto tra le risorse stanziate e le richieste pervenute, sarà comunicato da un apposito provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria. 

Il bonus pubblicità, si ricorda, è utilizzabile esclusivamente in compensazione orizzontale nel modello F24 (codice tributo “6900” e, quale anno di riferimento, quello di concessione del credito), per il pagamento di imposte e contributi. La delega di pagamento deve essere trasmessa mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (ossia, Entratel o Fisconline). Il credito, in particolare, può essere utilizzato in compensazione a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione, da parte del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, dell’elenco dei soggetti ammessi all’agevolazione.

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