Tasso di interesse legale al 2,50% dal 1.1.2024

15 dicembre 2023
Con il DM 29.11.2023, pubblicato sulla GU n. 288/2023, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fissato la misura del saggio degli interessi legali al 2,50%, in ragione d’anno, con decorrenza 1.1.2024 (nell’anno 2023, si ricorda, il tasso d’interesse legale era fissato nella misura del 5%). La riduzione del tasso di interesse legale produce innanzitutto effetti sull’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. 472/1997. Al fine di fruire delle sanzioni ridotte accordate da tale istituto è, infatti, richiesto il versamento, oltre che dell’imposta e della sanzione, anche degli interessi nella misura legale. Il tasso legale da applicare, in particolare, è quello in vigore nei singoli periodi d’imposta, secondo il criterio pro rata temporis, ed è quindi pari al 5% fino al 31.12.2023 e al 2,50% dal 1.1.2024. Ipotizzando, ad esempio, un omesso versamento dell’IVA dovuta per il mese di novembre 2023, in scadenza il 18.12.2023, con ravvedimento eseguito in data 16.2.2024, ai fini del computo degli interessi legali dovuti è necessario applicare il tasso del 5% per il periodo che va dal 19.12 al 31.12.2023 ed il tasso del 2,50% per il periodo che va dal 1.1 al 16.2.2024. 

La nuova misura del tasso legale si riflette anche sul calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione ai capitali dati a mutuo e agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa. La riduzione del tasso legale richiede poi l’emanazione di un apposito provvedimento volto a adeguare alla nuova misura del 2,50% i coefficienti di determinazione del valore, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione: a) delle rendite perpetue o a tempo indeterminato; b) delle rendite o pensioni a tempo determinato; c) delle rendite e delle pensioni vitalizie; d) dei diritti di usufrutto a vita.

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