Rateizzazione rottamazione-quater senza interessi nei territori alluvionati

28 luglio 2023
Come noto, l’art. 1, commi da 231 a 251, L. 197/2022, c.d. “Legge di Bilancio 2023”, ha riproposto la definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo (c.d. rottamazione-quater). È previsto, in particolare, che i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 - 30.6.2022, possano essere estinti, senza corrispondere interessi e sanzioni, versando le sole somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella di pagamento. 

Così come in precedenza, la nuova rottamazione consente dunque di definire i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di:
  • interessi, compresi quelli di mora;
  • sanzioni;
  • somme aggiuntive dovute sui contributi o premi degli Enti pubblici previdenziali;
  • aggio dovuto all’Agente della riscossione. 
Al fine di sostenere i contribuenti colpiti dagli eventi alluvionali dello scorso mese di maggio, il DL 61/2023, c.d. “Decreto Alluvioni”, ha accordato una proroga di tre mesi dei termini e delle scadenze della rottamazione-quater. È previsto, in particolare, che i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei territori indicati dall’Allegato 1, DL 61/2023, possano presentare la domanda di adesione alla rottamazione-quater entro il 30.9.2023 (invece che entro il termine ordinario del 30.6.2023). Allo stesso modo, il termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate - Riscossione è tenuta a comunicare l’accoglimento o meno dell’istanza e le somme dovute, è stato posticipato al 31.12.2023. Il pagamento, unica soluzione o prima rata (entro un massimo 18 rate), deve infine intervenire entro il 31.1.2024. 

Tra i vari emendamenti approvati al DDL di conversione del “Decreto Alluvioni”, assume particolare rilievo la proposta di azzeramento del tasso di interesse applicabile in caso di rateizzazione degli importi dovuti. Sul punto si ricorda che in caso di pagamento rateale sono (ordinariamente) dovuti, a decorrere dal 1.11.2023, gli interessi al tasso del 2% annuo. A seguito dell’approvazione del suddetto emendamento, i soggetti che alla data del 1.5.2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni indicati nell’Allegato 1, DL 61/2023, non sono dunque tenuti a corrispondere gli interessi del 2% annuo in caso di pagamento rateale delle somme dovute per la rottamazione-quater.

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