Tax credit energia e gas 2° trimestre 2023: i codici tributo per l’utilizzo da parte dei cessionari

11 luglio 2023
Come noto, l’art. 4, commi da 2 a 5, DL 34/2023, c.d. “Decreto Bollette”, ha prorogato al secondo trimestre 2023 i crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Rispetto al trimestre precedente, tuttavia, la misura dei crediti d’imposta è stata assai ridotta. Tali crediti d’imposta, in particolare, possono essere utilizzati in compensazione, nel modello F24, entro il 31.12.2023. 

Con RM n. 20/E/2023, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da esporre nel modello F24 per la compensazione dei suddetti crediti, ossia:
  • “7015”, credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023);
  • “7016”, credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023);
  • “7017”, credito d’imposta a favore delle imprese gasivore (secondo trimestre 2023);
  • “7018”, credito d’imposta a favore delle imprese non gasivore (secondo trimestre 2023). 
L’utilizzo in compensazione dei sopraindicati crediti d’imposta non è soggetto ai limiti di utilizzo annui di cui all’art. 1, c. 53, L. 244/2007 (pari a € 250.000) e di cui all’art. 34, L. 388/2000 (pari a € 2 milioni). 

In alternativa all’utilizzo in compensazione orizzontale, i crediti d’imposta possono essere ceduti, solo per intero, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni, solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari o imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. 

In caso di cessione, le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. La comunicazione di cessione di tali crediti d’imposta, inoltre, deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate entro il 18.12.2023. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e, comunque, entro il termine del 31.12.2023. 

Con il Provvedimento 27.6.2023, prot. n. 237453/2023, l’Agenzia delle Entrate ha esteso ai crediti in esame le disposizioni recate dal Provvedimento 30.6.2022, prot. n. 253445/2022, relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici. Da ultimo, per consentire ai cessionari di utilizzare in compensazione i crediti relativi al secondo trimestre 2023, con RM n. 41/E/2023, l’Agenzia delle Entrate istituito i seguenti codici tributo:
  • “7751”, denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023) - art. 4, c. 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
  • “7752”, denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023) - art. 4, c. 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”; 
  • “7753”, denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) - art. 4, c. 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
  • “7754”, denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) - art. 4, c. 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”. 
In sede di compilazione della delega di pagamento, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), detti codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati” o, qualora il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno a cui si riferisce il credito (ossia, il 2023), nel formato “AAAA”. 

I crediti utilizzabili in compensazione, si ricorda, sono quelli risultanti dalle comunicazioni di cessione inviate dai beneficiari all’Agenzia delle Entrate, per i quali i cessionari abbiano comunicato all’Agenzia delle Entrate medesima, tramite la piattaforma cessione crediti, l’accettazione della cessione e l’opzione per l’utilizzo in compensazione, ai sensi del Provvedimento 30.6.2022, prot. n. 253445/2022. 

In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione non ecceda l’importo effettivamente disponibile per ciascun cessionario, pena lo scarto della delega di pagamento. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

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