Prorogata al 2021 l’applicazione delle nuove specifiche tecniche delle fatture elettroniche
21 aprile 2020
Con Provvedimento n. 166579/2020, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che le nuove specifiche tecniche riguardanti i campi “Tipo documento” e “Natura” dell’operazione del file Xml della fattura elettronica potranno essere utilizzate dal prossimo 1.10.2020 e diverranno obbligatorie solo a partire dal 1.1.2021. Le novità, si ricorda, riguardano il campo dedicato al “Tipo documento”, per il quale sono previsti nuovi codici per le operazioni in inversione contabile: a) “TD16”, integrazione per acquisti interni (tra cui rientrano, ad esempio, i servizi relativi ad edifici di cui all’art. 17, c. 6, lett. a-ter, DPR 633/1972); b) “TD17”, integrazione o autofattura per acquisti di servizi da soggetti non residenti di cui all’art. 17, c. 2, DPR 633/1972 (ad esempio, download di un software acquistato da un fornitore comunitario); c) “TD18”, integrazione della fattura del fornitore comunitario per acquisti intracomunitari di beni; d) “TD19”, integrazione o autofattura per acquisti di beni da soggetti non residenti ai sensi dell’art. 17, c. 2, DPR 633/1972 (ad esempio, acquisto di un personale computer già presente in Italia da un fornitore comunitario). Per gli esportatori abituali si segnala l’introduzione del codice “TD21” in caso di emissione di autofattura per la regolarizzazione dello splafonamento, mentre i codici “TD22” e “TD23” sono dedicati alle estrazioni dei beni da un deposito IVA, in funzione, rispettivamente, della debenza o meno dell’imposta. Assumono rilievo anche le codifiche speciali per le fatture differite, rispettivamente “TD24” per quelle tradizionali e “TD25” per le triangolari interne di cui all’art. 21, c. 4, lett. b), DPR 633/1972. Per quanto riguarda il campo “Natura” dell’operazione, sono stati introdotti nuovi dettagli anche nelle ipotesi di operazioni senza applicazione dell’IVA, sia per quelle fuori campo, sia per quelle non imponibili. In particolare, per le operazioni fuori campo è previsto il codice “N2.1”, per quelle carenti del presupposto territoriale per effetto degli artt. da 7 a 7-septies, DPR 633/1972 (per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura) ed il codice “N2.2” negli altri casi (per i quali normalmente è facoltativa l’emissione della fattura). Per le operazioni non imponibili sono previsti i seguenti codici: a) “1”, per le esportazioni di beni (tra cui quelle dirette, triangolari, a cura del cessionario non residente, ecc.); b) “2”, per le cessioni intracomunitarie di beni; c) “3”, per le cessioni di beni verso San Marino; d) “4”, per le operazioni assimilate alle esportazioni; e) “5”, per le operazioni non imponibili effettuate a seguito di dichiarazione d’intento); f) “6”, per le altre operazioni non imponibili che non concorrono alla formazione dello status di esportatore abituale (ad esempio, le cessioni a turisti extracomunitari di cui all’art. 38-quater, DPR 633/1972).
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