Bonus 110%: nuovi chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

11 settembre 2020
Nell’ambito delle Risposte nn. 325/E/2020, 326/E/2020, 327/E/2020 e 328/E/2020, l'Agenzia delle Entrate ha reso nuovi chiarimenti sulla detrazione del 110% introdotta dal DL 34/2020 e sulla disciplina della cessione del credito e del c.d. sconto in fattura. In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il bonus del 110% è utilizzabile dagli acquirenti di unità immobiliari realizzati da imprese di costruzione mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici in zona sismica 1, 2 e 3 che hanno stipulato preliminari di vendita nel 2018. Il bonus del 110% può essere utilizzato anche per interventi realizzati su immobili classificati nella categoria catastale F/2 (unità collabenti) in quanto, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente. Ai fini del bonus, tuttavia, per gli edifici collabenti, nei quali l'impianto di riscaldamento non è funzionante, deve essere dimostrato che l'edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal D.Lgs. 311/2006 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica. Il bonus è inoltre utilizzabile per gli interventi realizzati sulle c.d. villette a schiera, considerate funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo, a prescindere dalla condizione che siano prima casa e residenza del nucleo familiare. Della detrazione del 110% possono beneficiare anche i soggetti che detengono l'immobile oggetto degli interventi in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario. La mancanza di un titolo di detenzione dell'immobile risultante da un atto registrato al momento dell'inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, preclude il diritto alla detrazione anche se si provvede alla successiva regolarizzazione. Il c.d. sconto in fattura è pari alla detrazione spettante e non può, in ogni caso, essere superiore al corrispettivo dovuto. Il fornitore ha la facoltà di non applicare lo sconto. In caso di sconto parziale, il contribuente può utilizzare in dichiarazione una detrazione pari al 110% della spesa rimasta a carico o, in alternativa, optare per la cessione del credito corrispondente a tale detrazione ad altri soggetti.

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