Chiarimenti circa la sospensione dall’applicazione della ritenuta di acconto

6 aprile 2020
Come noto, il c.d. Decreto “Cura Italia”, prevede che i lavoratori autonomi e gli agenti e rappresentanti di commercio possano non subire la ritenuta d’acconto operata dal sostituto d’imposta sui ricavi e i compensi percepiti nel periodo 17.3 - 31.3.2020. Il beneficio è applicabile a condizione che tali soggetti non abbiano conseguito, nel 2019, compensi o ricavi superiori a € 400.000, e che nello scorso mese di febbraio non abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato (si veda la TP n. 05/2020). In tale ipotesi, i predetti soggetti omettono l'indicazione della ritenuta d'acconto in fattura (analogica o elettronica). Con CM n. 8/E/2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che gli ulteriori componenti eventualmente indicati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale non rilevano per la determinazione del limite di € 400.000. Inoltre, qualora venga emessa una fattura elettronica, nella sezione “DettaglioLinee” non deve essere valorizzata con “SI” la voce “Ritenuta” e, conseguentemente, non deve essere compilato il blocco “DatiRitenuta”. Nella “Causale” della fattura deve poi essere indicata la dicitura “Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi articolo 62, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020”. Da ultimo l'Agenzia delle Entrate ha precisato che ai fini del versamento delle somme corrispondenti alle ritenute non operate, i percipienti dovranno indicare nel modello F24 un nuovo e specifico codice tributo di prossima istituzione.

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