Chiarimenti sull’obbligo di iscrizione al VIES

26 febbraio 2020
Come noto, la Direttiva 2018/1910/UE ha modificato, con effetto 1.1.2020, l’art. 138, par. 1, Direttiva 2006/112/CE. In particolare, la Direttiva 2018/1910, ha introdotto un ulteriore requisito per l’operatività della non imponibilità IVA delle cessioni intracomunitarie, ossia che il soggetto passivo destinatario della cessione sia identificato ai fini dell’IVA in un Paese membro diverso da quello di partenza dei beni, e che lo stesso abbia comunicato al cedente il proprio codice di identificazione IVA. Di contro, la mancata iscrizione al VIES del cedente influisce sulla qualificazione dell’operazione soltanto se lo stesso non presenta l’elenco riepilogativo INTRASTAT, o lo presenta in modo incompleto (tuttavia, qualora il cedente agisca in buona fede e possa debitamente giustificare, dinanzi alle Autorità fiscali competenti, la sua mancanza in relazione all’elenco riepilogativo, l’operazione conserva la natura di scambio intracomunitaria con conseguente non imponibilità della medesima). Sul punto, nel corso di un recente incontro con la stampa specializzata, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’iscrizione al VIES, dal 2020, costituisce una condizione sostanziale al fine di porre in essere cessioni intracomunitarie di beni ai sensi dell’art. 41, DL 331/1993. Di conseguenza, per l’applicazione della non imponibilità IVA, è necessaria l’iscrizione al VIES sia del cedente che del cessionario, soggetti passivi IVA stabiliti in due diversi Paesi membri. Inoltre, poiché la disposizione normativa fa esclusivo riferimento alle cessioni intracomunitarie di beni, l’Amministrazione finanziaria ritiene che rimangano escluse dai nuovi obblighi le prestazioni di servizi “generiche” di cui all’art. 7-ter, DPR 633/1972. Pertanto, il servizio “generico” può essere effettuato in ambito comunitario con applicazione dell’IVA nel Paese membro del committente, indipendentemente dal fatto che il prestatore o il committente non siano iscritti alla banca dati VIES.

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